Decisione 29 luglio 1950 - 10 dicembre 1951, n. 27

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 29 luglio 1950-10 dicembre 1951, n. 27

sul  ricorso del Commissario dello Stato contro il decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950, concernente «Applicazione nel territorio della Regione Siciliana della legge 29 dicembre 1949 n. 958, contenente disposizioni per le sale cinematografiche e per lesercizio degli spettacoli cinematografici.

 

Presidente: SCAVONETTI; Relatore: BRACCI; P. M.: EULA. Commissario Stato (Avv. St. CALENDA) - Regione Siciliana (Avv.ti ORLANDO CASCIO, CACOPARDO).

 

(omissis)

La legge 29 dicembre 1949, n. 958, contiene unorganica disciplina amministrativa dellattivit cinematografica a favore della quale sono disposte particolari provvidenze statali.

Il D. L. del Presidente della Regione Siciliana 26 giugno 1950 ha sostituito agli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 della legge statale sopraricordata norme di legislazione regionale in virt delle quali i poteri della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi al nulla osta per la costruzione, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche e alla concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici e misti sono attribuiti allAssessorato regionale per il turismo e lo spettacolo che dispone anche per la verifica delle sale cinematografiche ai fini tecnici, igienici e di sicurezza con propri decreti in luogo di quelli del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dalla legge statale. Questi poteri dellAssessorato per il turismo e lo spettacolo devono essere esercitati, secondo la legge regionale, sentito il parere di una Commissione di 12 membri costituita come quella prevista dallart. 25 della legge statale per la sostituzione del direttore generale per il turismo e lo spettacolo e di un funzionario di gruppo A non inferiore all8 di questo Assessorato al Direttore generale statale dello spettacolo e di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 6 della direzione generale medesima.

Il Commissario dello Stato con ricorso 3 luglio 1950 ha impugnato per illegittimit costituzionale il D. L. P 26 giugno 1950 sostenendo che la materia dei pubblici spettacoli di esclusiva competenza legislativa statale non essendo prevista n dallart. 14, n dallart. 17 dello Statuto siciliano.

Comunque, secondo il Commissario dello Stato, anche se si trattasse di legislazione complementare regionale, la legge impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima perch in contrasto con i principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato e perch la Regione non pu, con suo provvedimento, assumersi funzioni spettanti ad organi statali. Le note illustrative del ricorso insistono poi nel mettere in luce che la disciplina amministrativa disposta dalla legge statale determinata da esigenze generali dinteresse nazionale che non sono e che non possono essere neppure sotto aspetti particolarmente dinteresse regionale.

La Regione Siciliana col proprio controricorso contesta che la elencazione delle materie di legislazione regionale, previste dagli artt. 14 e 57 dello Statuto, sia tassativa e sostiene che per identificare i limiti della potest legislativa regionale si deve fare riferimento alle ragioni storico-politiche che determinarono la emanazione dello Statuto siciliano. Secondo questo principio interpretativo la materia dello spettacolo sarebbe di competenza esclusiva regionale per la sua attinenza con il turismo, il commercio, listruzione elementare e lurbanistica, mentre per lattinenza con listruzione media e superiore e con ligiene sarebbe materia di competenza complementare. La Regione Siciliana, adottando il criterio della prevalenza afferma la competenza legislativa esclusiva e, in ipotesi. la competenza complementare escludendo perci in ogni caso lillegittimit costituzionale derivante dalla competenza esclusiva statale.

Alludienza le parti hanno confermato le proprie tesi ed il Procuratore generale ha concluso per laccoglimento del ricorso.

LAlta Corte osserva

IN DIRITTO

Le norme della legge 29 dicembre 1949 n. 958, che sono state modificate dallimpugnato decreto legislativo regionale 26 giugno 1950, disciplinano materia di interesse industriale e commerciale e materia digiene e di sicurezza pubblica s che per luna la legislazione regionale sarebbe esclusiva e per laltra complementare.

Ma questAlta Corte ritiene che il decreto legislativo regionale non debba essere preso in esame sotto questo profilo perch il contenuto delle norme di limitata importanza e mira soltanto ad assicurare il decentramento e quindi la semplificazione dei servizi di prevalente interesse regionale senza modificare menomamente la natura dei controlli previsti dalla legge statale. Difatti, non vha dubbio che le autorit regionali hanno competenza a stabilire se in una determinata localit della Sicilia convenga o meno consentire lapertura di sale cinematografiche o se sia il caso di controllare lefficacia tecnica e igienica e la sicurezza delle sale cinematografiche siciliane. Perci da ritenersi che il D L. P. 26 giugno 1950 costituisca esercizio di legislazione regionale ex art. 17, lett. i) dello Statuto siciliano.

Daltra parte il rilievo della difesa dello Stato che sotto questo aspetto il decreto in esame sarebbe incostituzionale perch in contrasto con i principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, sembra del tutto infondato.

Certamente il legislatore statale, in questo come in altri casi, non ha tenuto presente la esistenza dellautonomia regionale siciliana e della relativa organizzazione amministrativa e ci ha provocato lintervento legislativo della Regione.

Ma i difetti che la difesa dello Stato ravvisa nel decreto regionale (ad esempio lassurdit di una pletorica commissione regionale copiata sul modello statale e della quale dovranno fare parte i rappresentanti dei produttori, dei noleggiatori e dei lavoratori dei films che magari in Sicilia neppure esistono) non toccano menomamente la costituzionalit del decreto e attengono piuttosto agli aspetti della legislazione regionale che sono suscettibili soltanto di valutazione politica.

Nessun principio od interesse generale al quale sia ispirata la legislazione dello Stato violato dal decreto in esame che, fra laltro, non contiene nessuna affermazione di principi e che non porta modifica alcuna neppure ai criteri generali ai quali informata la legge 29 dicembre 1949, n. 958. Tutto si riduce ad affidare ad organi regionali alcune modestissime funzioni locali di disciplina dellindustria o del commercio e di polizia igienica che la legge aveva invece affidato ad organi centrali.

P.Q.M.

La Corte dichiara la legittimit costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950 contenente disposizioni per le sale cinematografiche e per lesercizio di spettacoli cinematografici e rigetta pertanto il ricorso del Commissario dello Stato.